“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro –
Verifica il tuo piano di pagamento della Definizione agevolata
Scopri se nel tuo piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio” ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, DL n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) convertito, con modificazioni, dalla L n. 69/2021.
Con questo servizio puoi verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel tuo piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4 commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021).
Si ricorda che la condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro.
Se dalla verifica del tuo piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019, hai conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), potrai stampare in autonomia i moduli. Se sei in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrai utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.
Attenzione:
Nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, l’art. 1-sexies, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della Definizione agevolata. Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.
Il pagamento delle rate della “Rottamazione ter” e del “Saldo e Stralcio” con scadenza nell’anno 2020, nonché quelle con scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, sarà considerato tempestivo e non comporterà l’inefficacia della Definizione agevolata se effettuato integralmente secondo le scadenze stabilite dall’art. 68, comma 3, del DL n. 18/2020, così come modificato dall’art. 1-sexies del DL n 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
Nessuna modifica è invece intervenuta rispetto al termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza a decorrere da quella del 30 novembre 2021.
Consulta le nuove scadenze nelle sezioni dedicate alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”.
Si ricorda che per non aver perso i benefici della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” le rate in scadenza nell’anno 2019 devono essere state integralmente pagate entro il 9/12/2019 (termine previsto dalla legge).